
Violazioni e ricorsi
Violazioni e realtive sanzioni applicate dall'Ufficio
| VIOLAZIONI | RELATIVE SANZIONI |
| Omesso/parziale versamento | Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata |
|
Omessa dichiarazione | Sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta riducibile ad 1/4 se interviene adesione del contribuente |
| Infedele dichiarazione / comunicazione | Sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta riducibile ad 1/4 se interviene adesione del contribuente |
| Omissioni/errori non incidenti sull'imposta o mancata restituzione dei questionari | Da Euro 51,65 a euro 258,23 |
Pagamento violazioni ed applicazione riduzione di 1/4 della sanzione
Il pagamento delle somme oggetto di liquidazione/accertamento potrà essere effettuato mediante versamento in c/c postale, o seguendo le indicazioni che vengono fornite dall'Ufficio in sede di liquidazione/accertamento, entro 90 giorni dalla data di notifica dell'atto.Se,entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, la sanzione contestata per omessa/infedele denuncia sara' ridotta ad un quarto. Allegato all'avviso di liquidazione/accertamento, si trovano sempre i bollettini A* o B* per il versamento entro 90 giorni o 60 giorni.
N.B. La sanzione del 30% irrogata per omesso o insufficiente versamento non puo' essere ridotta ad un quarto.
Opposizioni e ricorsi
Ferma restando la possibilita' di inviare richieste di riesame ed istanze al Responsabile dell'Ufficio Tributi – Funzionario I.C.I., contro gli avvisi di liquidazione/accertamento, emessi dall'Ufficio Tributi, è proponibile ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992.
Il ricorso, in bollo, ed una copia, devono essere notificati, entro 60 giorni dal ricevimento, al Comune di Salò, Lungolago Zanardelli n. 55, in uno dei seguenti modi:
- tramite ufficiale giudiziario;
- con spedizione a mezzo posta dell'originale in plico senza busta raccomandato con ricevuta di ritorno.
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune che restituisce la copia con la ricevuta.
Inoltre, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica al Comune, a pena di inammissibilità del ricorso, depositando presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune.

