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Permesso di soggiorno per cittadini stranieri extracomunitari

Permesso di soggiorno per cittadini stranieri extracomunitari

Lo straniero extracomunitario che entra legalmente in Italia entro otto giorni lavorativi dovrà richiedere il permesso di soggiorno, che avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

I permessi di soggiorno devono essere richiesti presso l'ufficio postale di Salò oppure presso la Questura di Milano

Ufficio postale

Le tipologie di permessi di soggiorno, la cui richiesta avverrà tramite ufficio postale, sono:

  • Adozione
  • Affidamento
  • Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
  • Attesa occupazione
  • Attesa riacquisto cittadinanza
  • Asilo politico rinnovo
  • Conversione permesso di soggiorno
  • Duplicato permesso di soggiorno
  • Famiglia
  • Famiglia minore 14-18 anni
  • Lavoro autonomo
  • Lavoro subordinato
  • Lavoro casi particolari previsti art. 27 Testo Unico Immigrazione
  • Lavoro subordinato stagionale
  • Missione
  • Motivi religiosi
  • Residenza elettiva
  • Ricerca scientifica
  • Status apolide rinnovo
  • Studio
  • Tirocinio formazione professionale
  • Turismo

Presso tutti gli uffici postali saranno in distribuzione i kit per la presentazione delle domande di rilascio/rinnovo dei documenti di soggiorno. Quelli per i cittadini stranieri non comunitari sono distinti da una banda gialla.

Questura

Le tipologie di permessi di soggiorno, la cui richiesta può avvenire tramite Questura, sono:

  • richiesta asilo politico
  • primo rilascio asilo politico
  • primo rilascio apolidia
  • motivi umanitari
  • cure mediche
  • gara sportiva
  • giustizia
  • integrazione del minore
  • invito
  • minore età

Rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero alla Questura della provincia in cui si trova o presso l’ufficio postale competente, almeno:

  • novanta giorni prima della scadenza per il permesso di soggiorno valido 2 anni
  • sessanta giorni prima della scadenza per quello con validità di 1 anno
  • trenta giorni prima della scadenza nei restanti casi

In tutti i casi sarà rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini stabiliti dal Testo Unico e dal Regolamento di attuazione.

Documentazione necessaria

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve in ogni caso presentare:

  • il modulo di richiesta
  • il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, dove richiesto, più una fotocopia del documento stesso
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti
  • una marca da bollo da € 14,62

Ulteriore documentazione necessaria varia a seconda della tipologia del permesso di soggiorno richiesto. Per visionare il dettaglio della documentazione richiesta visita le varie pagine web segnalate.

Durata

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso:

  • fino a tre mesi per visite, affari e turismo
  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, sempre prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro sempre considerando le quote stabilite dai flussi di ingresso.

Abitazione

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio oppure ospita uno straniero, anche se parente, o assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, oppure cede allo straniero la proprietà o il beneficio di beni immobili posti sul territorio italiano, è tenuto a darne comunicazione scritta entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza (questura, commissariato, carabinieri). Questa comunicazione deve contenere le generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto che lo riguardano e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto allo straniero o in cui lo stesso è ospitato o in cui presta servizio. Lo straniero è tenuto a comunicare le iscrizioni e le variazioni anagrafiche sul territorio Italiano alle medesime condizioni dei cittadini italiani.

Informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni generali sulle pratiche, visitate il sito Portale Immigrazione in più lingue oppure chiamate il numero gratuito dell’Anci 800309309, attivo 24 ore su 24.