Cerca nel sito

Denuncia di Inizio Attività - D.I.A.

La DIA

La D.I.A., prevista dall'art. 41 della Legge Regionale 11/03/2005 n° 12, è una “denuncia di inizio attività” che può essere presentata in alternativa al Permesso di costruire per le stesse opere edilizie:

  • interventi di nuova costruzione.
  • interventi di ristrutturazione urbanistica.
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

A queste si aggiungono ovviamente tutte le opere edilizie “minori”, quali ad esempio:

  • opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e adeguamento igienico.
  • opere per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti (rampe o ascensori esterni) o comunque per manufatti che modificano la sagoma dell'edificio.
  • recinzioni, muri di cinta e cancellate.
  • aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie.
  • opere interne di singole unità immobiliari senza aumento di superficie e che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti o compromettono la statica dell'immobile.
  • impianti tecnologici al servizio di edifici.
  • varianti, in corso d'opera, a concessioni già rilasciate sempre che non incidano sui parametri urbanistici, non aumentino le volumetrie, non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non aumentino la sagoma e non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nella concessione edilizia.
  • parcheggi nel sottosuolo su cui è costruito il fabbricato.

.

Per presentare la D.I.A. è necessario avvalersi dell'opera di un professionista (geometra, perito edile, ingegnere, architetto ecc.), incaricato di redigere il progetto.
Il professionista in questione deve essere iscritto al relativo albo professionale.

La DIA va presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori e va corredata da:

  • una relazione dettagliata e da elaborati progettuali redatti da un progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da eseguire agli strumenti urbanistici approvati o adottati e al regolamento edilizio.
  • attestazione concernente il titolo di legittimazione alla presentazione del progetto edilizio
  • progetto edilizio in duplice copia.
  • decreto di autorizzazione paesaggistica, ove necessario.
  • parere dell’ASL o autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
  • relazione tecnica del professionista con la descrizione dell’intervento.
  • denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.
  • progetto degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia.
  • progetto degli impianti.
  • progetto impianti di illuminazione esterna.
  • relazione dimostrante i requisiti acustici passivi.
  • visto dei Vigili del fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio.
  • versamento dei diritti di segreteria.
  • quietanza di versamento del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione.
  • fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del versamento dei contributi concessori rateizzati.
  • dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice attestante l’organico medio annuo distinto per qualifica e l’applicazione al personale dipendente del contratto collettivo di categoria e copia del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps, Inail, Cassa edile.

.

Per le opere edilizie di minore rilevanza la documentazione da allegare può essere semplificata e va valutata in relazione alla specifica tipologia del progetto presentato, concordandola direttamente con l’ ufficio tecnico comunale.

La documentazione va presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo.

I lavori possono essere presentati decorsi trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. al protocollo comunale, a meno che non pervenga al dichiarante, da parte dell’ufficio tecnico comunale, un ordine di non effettuare l’intervento. per problematiche emerse in sede di istruttoria.