
Alloggi comunali e di edilizia residenziale pubblica
Il Comune di Salò è proprietario di 82 appartamenti dislocati nelle varie zone di Salò, alcuni di recente ristrutturazione, altri sono in fase di avanzata realizzazione nella zona cosiddetta “Gasia”.
L’Ufficio Servizi Sociali procede all’assegnazione degli stessi, alla raccolta delle domande , nonché a curare i rapporti con gli inquilini stessi. La graduatoria viene predisposta dalla Regione Lombardia, attraverso un apposito programma informatico e le domande vengono trasmesse alla stessa via internet.
Con la stessa graduatoria vengono anche assegnati tutti gli alloggi di proprietà dell’Aler (ex Iacp) esistenti nel Comune di Salò.
Gli alloggi comunali sono ubicati: Via Ponte Vecchio, Via Tavine, V. S. M. Maddalena, via P. da Salò, Via Trieste, Via Gasparo, Via Montessori, Via S. Jago, via Valene.
Gli alloggi di proprietà dell’Aler di Brescia sono ubicati : Via del Roveto, Via Pozzo, Via Burago.
Agli inquilini viene applicato un “canone sociale” che è agevolato rispetto a quello praticato sul mercato, anche perché tiene conto del reddito percepito dal nucleo familiare.
Requisiti essenziali e modalità di presentazione della domanda
Requisiti
Residenza o attività lavorativa nella Regione Lombardia da almeno 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
1. Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;
b) Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
b1) qualcosa il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai sensi del comma 2 dell’articolo 7;
b2) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune stesso;
b3) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
b4) il richiedente sia un emigrato italiano all’estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione
c) Assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza fare luogo a risarcimento del danno;
d) Assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio e lo relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
e) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
f) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell’Allegato 1, parte 3, punti 6, lett. a) e 7);sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purchè l’indice di Situazione Economica(ISE-erp)non sia superato alla soglia vivi stabilità.
g) Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero.E’ da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi.
h) Non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagatole somme dovute all’ente gestore;
i) Non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.
2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h), e i), del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune deve essere presentata presso il Comune Ufficio Servizi Sociali dal 1 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La domanda deve indicare:
a) La cittadinanza, nonché, la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) La composizione del nucleo familiare ivi compresi i conviventi ai quali la domanda si riferisce:
c) L’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;
d) Il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;
e) ogni altro elemento utile ai fini della attribuzione dei vari punteggi.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Situazione che danno diritto a punteggio
- Anziani - Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi della lett. A) del punto 4 del bando, o abbia un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.
- Disabili - nuclei familiari nei quali uno p più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art.3, comma 3, legge 5 febbraio 1992n°104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.
- Famiglia di nuova formazione - nuclei familiari, come definitivi al punto b) del bando, da costituirsi prima della consegna dell’alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.
- Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.
- Stato di disoccupazione – Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del reddito e che perduri all’atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%.
- Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile.
- Casi particolari.
Condizioni abitative
- Rilascio alloggio - Concorrenti che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.
- Condizione abitativa impropria.
- Coabitazione – Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari.
- Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare :In alloggio che presenta sovraffollamento.
- Condizioni dell’alloggio – Richiedenti che abitino da almeno tre anni col il proprio nucleo familiare:
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità ineliminabili con normali intervanti manutentivi;
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.
c) non sussiste la condizione.
- Barriere Architettoniche – Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che , per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente);
- Condizioni di accessibilità - richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente il primo piano;
- Lontananza dalla sede di lavoro – Richiedente che risieda da almeno tre anni in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinata all’atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico;
- Affitto Oneroso – Richiedenti titolari da almeno tre anni di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale il cui “canone integro”, all’atto del bando, sia risultato superiore di oltre il 5% al “canone sopportabile”.

